Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2026
Una casa gravata da usufrutto può essere venduta, ma bisogna stabilire con precisione quale diritto viene trasferito. Il nudo proprietario può vendere la nuda proprietà senza cancellare l’usufrutto; l’usufruttuario può cedere il proprio diritto, salvo limiti del titolo costitutivo; per vendere a un acquirente la piena proprietà libera dall’usufrutto devono normalmente intervenire entrambi nell’atto notarile.
La differenza incide su prezzo, disponibilità dell’immobile, imposte e interesse dei potenziali acquirenti. Questa guida spiega come vendere una casa con usufrutto nel 2026, quali controlli fare e perché le tabelle fiscali non bastano a determinare il corretto valore di mercato.
Indice della guida
Chi può vendere che cosa: risposta rapida
| Operazione | Chi firma | Che cosa acquista il compratore |
|---|---|---|
| Vendita della nuda proprietà | Il nudo proprietario | La proprietà gravata dall’usufrutto già esistente |
| Vendita della piena proprietà libera | Nudo proprietario e usufruttuario | Proprietà e godimento riuniti, secondo la struttura predisposta dal notaio |
| Cessione del solo usufrutto | L’usufruttuario | Il diritto di godimento, con i limiti e la durata originari |
| Vendita con riserva di usufrutto | Il pieno proprietario | La nuda proprietà; il venditore conserva l’usufrutto previsto nell’atto |
Dire che “solo il nudo proprietario può vendere” è quindi inesatto. Ogni titolare può disporre del proprio diritto nei limiti di legge; ciò che cambia è l’oggetto della vendita.
Usufrutto e nuda proprietà: significato concreto
L’usufrutto è un diritto reale che consente al titolare di usare l’immobile e ricavarne i frutti, rispettandone la destinazione economica. L’usufruttuario può quindi abitarlo e, nei limiti applicabili, concederlo in locazione e percepire i canoni.
Il nudo proprietario conserva la titolarità del bene, ma non ne ha il godimento finché l’usufrutto resta efficace. Quando il diritto si estingue e si riunisce alla nuda proprietà si verifica la cosiddetta consolidazione: il nudo proprietario diventa pieno proprietario.
Le regole principali sono contenute negli articoli 978-1020 del Codice civile.
Il nudo proprietario può vendere senza il consenso dell’usufruttuario?
In linea generale sì, se vende soltanto la nuda proprietà. L’acquirente subentra nella posizione del nudo proprietario e deve rispettare l’usufrutto già trascritto: non può pretendere di abitare l’immobile, consegnarlo libero o incassarne i frutti fino all’estinzione del diritto.
L’usufruttuario non dispone di un potere generale di veto sulla vendita della nuda proprietà. Devono però essere esaminati l’atto che ha costituito l’usufrutto, eventuali accordi contrattuali, vincoli, ipoteche, domande giudiziali e la corretta trascrizione nei registri immobiliari. Una risposta astratta non sostituisce il controllo notarile del titolo.
Se invece l’obiettivo è consegnare al compratore la piena proprietà libera dall’usufrutto, il nudo proprietario non può eliminare unilateralmente il diritto altrui. L’usufruttuario deve partecipare all’operazione cedendo o rinunciando al proprio diritto con la forma e gli effetti definiti dal notaio.
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L’usufruttuario può vendere il proprio usufrutto?
Sì. L’articolo 980 del Codice civile consente all’usufruttuario di cedere il proprio diritto per un periodo determinato o per tutta la sua durata, salvo che il titolo costitutivo lo vieti. La cessione deve rispettare le forme richieste per i diritti immobiliari e va resa opponibile secondo le regole di pubblicità immobiliare.
La cessione non crea un usufrutto più lungo. Se il diritto originario è vitalizio, continua a essere collegato alla vita dell’usufruttuario originario: la sua morte lo estingue anche se nel frattempo il diritto è stato ceduto a un’altra persona. Questo elemento è decisivo per valutare l’acquisto del solo usufrutto.
Quattro modi per vendere una casa con usufrutto
1. Vendita della sola nuda proprietà
È la soluzione tipica quando l’usufruttuario vuole continuare ad abitare la casa o percepirne i canoni. Il compratore paga un prezzo inferiore rispetto alla piena proprietà perché rinuncia alla disponibilità immediata. Il contratto deve descrivere diritto esistente, durata, soggetti, eventuali locazioni, ripartizione delle spese e condizioni di consegna futura.
2. Vendita congiunta della piena proprietà
Nudo proprietario e usufruttuario trasferiscono contestualmente i rispettivi diritti allo stesso compratore. L’acquirente ottiene la piena proprietà. Il prezzo complessivo e la quota spettante a ciascun venditore devono essere impostati in modo coerente con i valori dei diritti e con il relativo trattamento fiscale.
3. Rinuncia o cessione dell’usufrutto prima della vendita
L’usufruttuario può far riunire il diritto alla nuda proprietà prima della successiva vendita, ma non è una scorciatoia neutrale. Una rinuncia gratuita, una cessione onerosa e un trasferimento contestuale possono produrre effetti civilistici e tributari diversi. È opportuno scegliere la struttura solo dopo il confronto con notaio e consulente fiscale.
4. Vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto
Chi oggi possiede la piena proprietà può venderne la nuda proprietà e riservarsi l’usufrutto, spesso vitalizio. In questo modo ottiene liquidità e conserva il diritto di abitare o utilizzare l’immobile. L’atto deve disciplinare con attenzione durata, spese, eventuali locazioni, assicurazione, manutenzione e tutela delle parti.
Quando si estingue l’usufrutto
Non è corretto affermare che l’usufrutto termini soltanto con la morte del titolare. Le principali cause previste dal Codice civile comprendono:
- morte dell’usufruttuario persona fisica, se il diritto è vitalizio;
- scadenza del termine stabilito nell’atto;
- riunione di usufrutto e nuda proprietà nella stessa persona;
- non uso protratto per venti anni;
- perimento totale del bene;
- provvedimenti conseguenti a gravi abusi dell’usufruttuario, nei casi previsti dalla legge.
Per una persona giuridica l’usufrutto non può durare più di trent’anni. In presenza di più usufruttuari, diritto congiuntivo, accrescimento o termini particolari, la scadenza va letta direttamente nel titolo: non si può dedurla dalla sola visura catastale.
Come si calcola il valore della nuda proprietà
Il punto di partenza è una stima attendibile della piena proprietà libera: zona, superficie commerciale, stato, piano, esposizione, efficienza, regolarità, comparabili realmente venduti e andamento della domanda. Solo dopo si misura lo sconto dovuto alla temporanea indisponibilità.
Due valori diversi non devono essere confusi:
- valore fiscale: viene determinato con i criteri e i coefficienti previsti per usufrutto e nuda proprietà, collegati all’età dell’usufruttuario o alla durata del diritto;
- prezzo di mercato: nasce dall’incontro tra domanda e offerta e considera rischio, durata attesa, condizioni dell’immobile, costi e liquidità dell’investimento.
Per il 2026 il tasso legale è fissato all’1,60%. Il Ministero dell’Economia ha aggiornato il prospetto dei coefficienti fiscali 2026. Queste tabelle sono rilevanti per gli adempimenti tributari, ma non impongono automaticamente il prezzo da pubblicare nell’annuncio.
Fattori che incidono davvero sul prezzo
- età dell’usufruttuario o anni residui del diritto a termine;
- presenza di uno o più titolari e clausole di accrescimento;
- immobile libero, occupato o locato e condizioni del contratto;
- stato manutentivo e lavori straordinari deliberati o prevedibili;
- spese condominiali, morosità, contenziosi e coperture assicurative;
- regolarità urbanistica, catastale e documentale;
- facilità di rivendita e domanda locale per la nuda proprietà.
Uno sconto molto elevato non risolve una documentazione incompleta. Al contrario, una relazione chiara sui diritti e un fascicolo tecnico ordinato riducono l’incertezza percepita dal compratore.
Spese, manutenzione e condominio
Come regola interna tra le parti, l’usufruttuario sostiene custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria; le riparazioni straordinarie competono al nudo proprietario. Gli articoli 1004 e 1005 del Codice civile prevedono però ulteriori precisazioni, per esempio quando l’intervento straordinario deriva dall’inadempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria.
Nei rapporti con il condominio la situazione è ancora più delicata: la disciplina condominiale prevede responsabilità solidale di nudo proprietario e usufruttuario per i contributi dovuti, ferma la ripartizione interna. Prima della vendita vanno quindi acquisiti attestazione dell’amministratore, verbali recenti, lavori deliberati e situazione dei pagamenti.
Il contratto di compravendita può regolare i rapporti economici tra venditore e acquirente, ma non dovrebbe promettere una ripartizione incompatibile con obblighi inderogabili o con diritti di terzi.
Documenti da controllare prima di mettere l’immobile in vendita
- titolo di provenienza: compravendita, donazione, successione o altro atto da cui deriva la proprietà;
- atto costitutivo dell’usufrutto: durata, beneficiari, quote, accrescimento, divieti di cessione e condizioni particolari;
- ispezione ipotecaria: usufrutto trascritto, ipoteche, pignoramenti, domande e altri gravami;
- documentazione urbanistica e catastale: stato legittimo, planimetria e dati coerenti con l’immobile reale;
- APE: attestato energetico valido quando richiesto per la vendita;
- condominio: spese pagate, delibere, liti e lavori straordinari;
- occupazione: eventuali contratti di locazione o comodato, registrazione, canoni e scadenze;
- situazione personale delle parti: identità, stato civile, regime patrimoniale, procure e successioni ancora da regolarizzare.
La vendita della nuda proprietà non elimina problemi edilizi, ipoteche o contratti di locazione. Anche se il compratore non userà subito la casa, deve poter valutare oggi ciò che riceverà domani.
Proposta, preliminare e rogito: che cosa specificare
Già nella pubblicità e nella proposta deve risultare che l’oggetto è la nuda proprietà o la piena proprietà ottenuta con il contestuale intervento dell’usufruttuario. Una descrizione ambigua espone a contestazioni sulla qualità promessa.
Nel preliminare è opportuno indicare almeno:
- titolari, quote e dati del diritto di usufrutto;
- durata e causa prevista di estinzione;
- chi occupa l’immobile e a quale titolo;
- ripartizione del prezzo tra i diritti trasferiti;
- spese ordinarie, straordinarie e lavori già deliberati;
- documenti e cancellazioni da ottenere prima del rogito;
- condizioni sospensive, termini e conseguenze dell’inadempimento;
- momento della consegna e limiti al godimento del compratore.
Il notaio non dovrebbe essere coinvolto soltanto alla fine: la verifica preventiva evita di raccogliere una proposta incompatibile con il titolo o con la volontà dell’usufruttuario.
Tasse nella vendita di nuda proprietà e usufrutto
Il trattamento fiscale cambia in base al diritto ceduto, al modo in cui è stato acquistato, al tempo trascorso, all’uso dell’immobile e alla struttura dell’operazione.
Imposte dell’acquirente
L’acquisto della nuda proprietà è un acquisto immobiliare soggetto alle imposte previste per il trasferimento del diritto. In presenza dei requisiti possono applicarsi le agevolazioni “prima casa” anche alla nuda proprietà. Base imponibile, eventuale sistema prezzo-valore e aliquote dipendono dal venditore, dalla natura dell’atto e dalle condizioni dell’acquirente: devono essere calcolate dal notaio sul caso concreto.
Plusvalenza del venditore
Anche la cessione della nuda proprietà può generare una plusvalenza imponibile. La risposta n. 133/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha esaminato proprio la costituzione dell’usufrutto e la contestuale vendita della nuda proprietà.
Per le persone fisiche, la regola generale dell’articolo 67 del TUIR considera le cessioni immobiliari entro cinque anni, con eccezioni tra cui immobili acquisiti per successione e abitazione principale per la maggior parte del periodo. Esiste inoltre una disciplina specifica per alcuni immobili interessati da lavori Superbonus ceduti entro dieci anni dalla conclusione degli interventi. Costi riconoscibili, data iniziale, eccezioni e ripartizione del valore dei diritti richiedono un calcolo professionale, non una percentuale standard.
Imposte durante l’usufrutto
Finché il diritto esiste, l’usufruttuario è normalmente il possessore rilevante per il reddito dell’immobile e per l’IMU; il nudo proprietario, in linea generale, non dichiara il reddito fondiario derivante dal semplice possesso della sola nuda proprietà. Esenzioni, residenza, immobili locati e regole comunali vanno comunque verificate annualmente.
La rinuncia gratuita, la cessione onerosa dell’usufrutto e la vendita congiunta non sono fiscalmente equivalenti. Prima di fissare la ripartizione del prezzo occorre simulare imposte e possibili plusvalenze per ciascun titolare.
Come rendere vendibile una nuda proprietà
- recuperare il titolo e farlo leggere al notaio;
- allineare nudo proprietario e usufruttuario su tipo di vendita e tempi;
- controllare urbanistica, catasto, ipoteche e condominio;
- stimare prima la piena proprietà con comparabili reali;
- calcolare valore fiscale e prezzo di mercato separatamente;
- preparare una scheda trasparente su usufrutto, occupazione e spese;
- rivolgere la promozione a investitori compatibili con l’orizzonte temporale;
- far verificare proposta e preliminare prima della firma.
Per il compratore non conta soltanto lo sconto: contano certezza del diritto, sostenibilità delle spese e prospettiva di rivalutazione. Una commercializzazione professionale deve rendere questi elementi misurabili.
Errori da evitare
- promettere la piena proprietà quando si può trasferire soltanto la nuda proprietà;
- ritenere che l’usufruttuario non possa mai cedere il proprio diritto;
- dare per certa la data di liberazione di un usufrutto vitalizio;
- usare i coefficienti fiscali come unico prezzo di mercato;
- ignorare locazioni stipulate dall’usufruttuario o clausole del titolo;
- non verificare debiti condominiali e lavori straordinari;
- confondere catasto e conformità urbanistica;
- rinunciare all’usufrutto senza aver simulato gli effetti fiscali;
- valutare la plusvalenza come se si vendesse sempre la piena proprietà.
Domande frequenti
L’usufruttuario può impedire la vendita della nuda proprietà?
Di regola no, perché il nudo proprietario dispone del proprio diritto e l’usufrutto continua a gravare sull’immobile. Un titolo con clausole particolari o altri vincoli deve però essere esaminato dal notaio.
Il compratore può mandare via l’usufruttuario?
No. Chi compra la nuda proprietà deve rispettare il diritto di godimento fino alla sua estinzione. Può intervenire solo in presenza di specifiche violazioni e attraverso gli strumenti previsti dalla legge.
Alla morte dell’usufruttuario si paga un’altra compravendita?
No: la piena proprietà si consolida in capo al nudo proprietario per effetto dell’estinzione del diritto. Restano gli adempimenti necessari per aggiornare le risultanze immobiliari; il trattamento di casi particolari va verificato.
Se l’usufrutto viene ceduto, dura fino alla morte del nuovo titolare?
No. La cessione non prolunga il diritto: un usufrutto vitalizio resta commisurato alla vita del titolare originario, salvo diversa fattispecie risultante dal titolo.
Chi incassa il prezzo della vendita?
Se viene venduta soltanto la nuda proprietà, il corrispettivo spetta al nudo proprietario. Se usufrutto e nuda proprietà vengono trasferiti insieme, il prezzo va ripartito tra i titolari secondo quanto stabilito nell’atto e in modo fiscalmente coerente.
Si può ottenere un mutuo per acquistare la nuda proprietà?
È possibile, ma non tutte le banche valutano allo stesso modo una garanzia priva del godimento immediato. Importo finanziabile, perizia e condizioni dipendono dall’istituto e dalla durata stimata del diritto.
Valutare e vendere senza creare rischi
Vendere una casa con usufrutto richiede tre valutazioni coordinate: giuridica, fiscale e di mercato. Propert può stimare la piena proprietà, analizzare la domanda locale e costruire un piano di vendita trasparente; notaio, tecnico e commercialista devono validare rispettivamente titolo, conformità ed effetti tributari.
Una buona valutazione non si limita a sottrarre una percentuale: traduce durata, costi, rischio e potenziale dell’immobile in un prezzo difendibile davanti al compratore.
Fonti ufficiali
- Codice civile – disciplina dell’usufrutto, articoli 978-1020
- MEF – saggio degli interessi legali per il 2026
- Dipartimento delle Finanze – coefficienti 2026 per usufrutto e rendite
- Agenzia delle Entrate – risposta n. 133/2025 sulla cessione della nuda proprietà
- Agenzia delle Entrate – guida all’acquisto della casa
Contenuto informativo aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere notarile, legale, fiscale o tecnico e non sostituisce l’esame degli atti e della situazione personale delle parti.
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