Risposta breve: una difformità edilizia non rende sempre nullo il rogito, ma non significa che una casa abusiva possa essere venduta “tranquillamente”. La possibilità di trasferire l’immobile dipende dal titolo edilizio esistente, dal tipo e dalla gravità della difformità, dalle dichiarazioni obbligatorie nell’atto e dalla possibilità di regolarizzare o ripristinare lo stato autorizzato.
Se l’immobile è stato costruito senza alcun titolo e non ricorre una delle ipotesi previste dalla legge, l’atto definitivo può essere nullo. Se invece un titolo esiste ma sono presenti difformità, la vendita può non essere automaticamente nulla secondo la giurisprudenza, ma restano problemi amministrativi, contrattuali, bancari e di responsabilità. Informare l’acquirente è necessario, ma non sana l’abuso e non elimina automaticamente ogni contestazione.
Guida aggiornata al 3 agosto 2026, considerando le modifiche del decreto “Salva Casa”. La classificazione di una difformità richiede accesso agli atti e verifica di un tecnico; le conseguenze contrattuali vanno valutate da notaio o avvocato.
Indice della guida
Quando la vendita è possibile: tabella iniziale
| Situazione | Vendita | Azione prudente |
|---|---|---|
| Difformità che rientra in una tolleranza certificabile | Può essere trasferibile, con attestazione tecnica e menzioni richieste | Certificare e aggiornare la documentazione prima del preliminare |
| Parziale difformità sanabile ai sensi dell’art. 36-bis | Possibile dopo o, in casi strutturati, subordinatamente alla regolarizzazione | Ottenere il titolo in sanatoria prima del rogito |
| Opera non sanabile ma materialmente rimovibile | Possibile dopo il ripristino e l’allineamento documentale | Demolire o ripristinare, poi far certificare lo stato |
| Edificio privo del titolo originario richiesto | Il rogito può essere nullo se mancano i presupposti e le menzioni di legge | Non promettere la vendita senza parere tecnico e notarile |
| Domanda di condono ancora pendente | Talvolta possibile solo con precise dichiarazioni, estremi e pagamenti | Verificare il fascicolo con Comune e notaio; non confondere condono e sanatoria ordinaria |
Abuso edilizio, difformità catastale e tolleranza: differenze
Abuso o difformità urbanistico-edilizia
Esiste quando lo stato reale non coincide con il titolo che legittima costruzione e trasformazioni: permesso, licenza, concessione, DIA, SCIA, CILA o altro atto applicabile nel tempo. Può riguardare un intero edificio, un ampliamento, un cambio d’uso, una veranda, un soppalco, lo spostamento di pareti o altre opere.
Difformità catastale
Il Catasto ha principalmente funzione fiscale. Una planimetria catastale corretta non prova da sola la regolarità urbanistica; allo stesso modo, un errore catastale non coincide automaticamente con un abuso edilizio. Al rogito, l’articolo 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985 richiede identificazione catastale, riferimento alle planimetrie e dichiarazione o attestazione di conformità catastale nei termini di legge.
Tolleranza costruttiva o esecutiva
L’articolo 34-bis del Testo unico dell’edilizia considera tollerate determinate differenze entro limiti e condizioni precise. Non basta chiamare un errore “piccolo”: un tecnico deve verificare epoca, percentuali, sicurezza, vincoli e requisiti e attestare la tolleranza nella documentazione relativa allo stato legittimo e negli atti di trasferimento quando previsto.
La nullità urbanistica del rogito
L’articolo 46 del D.P.R. n. 380/2001 prevede la nullità degli atti tra vivi aventi a oggetto diritti reali su edifici quando nell’atto non risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del titolo in sanatoria, nei casi in cui tali menzioni sono richieste.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 8230 del 22 marzo 2019, hanno qualificato questa nullità come testuale: l’atto è valido se contiene la dichiarazione reale e riferibile al fabbricato relativa a un titolo effettivamente esistente. Una difformità rispetto al titolo non determina da sola la nullità automatica del contratto.
Questa regola non equivale a una certificazione di commerciabilità sostanziale. Anche quando il rogito non è nullo:
- l’amministrazione può applicare sanzioni e ordinare ripristino o demolizione;
- l’acquirente può avere rimedi contrattuali se il bene non corrisponde a quanto promesso;
- la banca può rifiutare il mutuo;
- il notaio può richiedere chiarimenti o non ricevere un atto privo dei presupposti formali;
- la successiva rivendita può diventare difficile;
- i lavori futuri possono essere bloccati finché non è ricostruito lo stato legittimo.
Il riferimento ufficiale è l’articolo 46 del D.P.R. n. 380/2001 su Normattiva; per l’interpretazione, la rassegna della Corte di cassazione sulla sentenza n. 8230/2019.
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Edifici costruiti prima del 1° settembre 1967
Per opere la cui costruzione è iniziata prima del 1° settembre 1967, la disciplina consente nell’atto una dichiarazione sostitutiva dell’alienante sull’epoca di inizio, in luogo degli estremi della licenza edilizia nei casi previsti.
La formula “ante ’67” non rende automaticamente regolare l’immobile e non copre lavori successivi. Occorre dimostrare l’epoca della costruzione, ricostruire i titoli eventualmente esistenti e verificare tutte le trasformazioni realizzate dopo quella data. Una semplice dichiarazione non può essere usata per mascherare ampliamenti o modifiche più recenti.
Il preliminare di vendita è valido se c’è un abuso?
Il preliminare ha effetti obbligatori e non trasferisce ancora la proprietà. La nullità urbanistica prevista per gli atti traslativi non si applica automaticamente al preliminare, come affermato dalla giurisprudenza.
Tuttavia il venditore deve poter arrivare al rogito consegnando il bene nelle condizioni promesse e rendendo possibile un atto valido. Se la difformità impedisce il trasferimento, l’ottenimento del mutuo o l’uso pattuito, l’acquirente può rifiutare di stipulare e utilizzare i rimedi previsti dal contratto e dal Codice civile.
Nel preliminare vanno indicati in modo preciso:
- difformità emerse dalla relazione tecnica;
- procedura scelta: tolleranza, sanatoria, ripristino o condono pendente;
- soggetto che sostiene costi e professionisti;
- termine entro il quale ottenere il risultato;
- documenti da consegnare prima del rogito;
- effetti del diniego o del mancato completamento;
- eventuale condizione sospensiva e disciplina di caparra e acconti.
La frase “l’acquirente accetta l’immobile nello stato di fatto” non sostituisce una descrizione tecnica e non sana la violazione amministrativa.
Il venditore deve dichiarare l’abuso
Il venditore deve comportarsi secondo buona fede, consegnare i documenti, non nascondere difetti rilevanti e rappresentare correttamente la situazione. Anche il mediatore deve comunicare le circostanze note o conoscibili con la diligenza professionale richiesta.
La trasparenza è indispensabile, ma non produce tre effetti che spesso vengono attribuiti erroneamente:
- non rende lecita l’opera;
- non impedisce al Comune di sanzionare o ordinare il ripristino;
- non elimina automaticamente ogni rimedio dell’acquirente.
L’effetto di una dichiarazione e dell’accettazione dipende da gravità, contenuto del contratto, conoscenza effettiva, prezzo e possibilità di utilizzare il bene. Va valutato caso per caso.
Che cosa può fare l’acquirente se scopre la difformità
Prima del preliminare
Può chiedere accesso agli atti, relazione tecnica, regolarizzazione e preventivo. Se il rischio non è accettabile, può non presentare proposta o subordinare l’offerta a verifiche e sanatoria.
Dopo il preliminare e prima del rogito
Può contestare l’inadempimento, sospendere la stipula nei casi giustificati, chiedere adempimento, risoluzione, restituzione delle somme e danni secondo contratto e legge. Caparra confirmatoria e condizione sospensiva cambiano le conseguenze: non esiste un esito automatico valido per tutti.
Dopo il rogito
In base alla situazione possono essere invocati garanzia per vizi, mancanza di qualità promesse o essenziali, inadempimento, riduzione del prezzo, risoluzione o risarcimento. Termini e oneri di denuncia variano in modo significativo; alcune azioni hanno scadenze brevi. L’acquirente deve far eseguire subito una perizia e ottenere assistenza legale, senza affidarsi all’idea generica di avere sempre dieci anni.
Responsabilità penale e sanzioni amministrative
La responsabilità penale è personale e va attribuita a chi ha realizzato, disposto o concorso nell’opera secondo i fatti. Non è corretto dire che dopo la vendita “grava sempre sul venditore” senza limiti.
Le conseguenze amministrative dell’abuso, invece, hanno carattere reale e possono incidere sull’immobile e sul proprietario attuale anche se non è l’autore materiale. Un acquirente in buona fede può quindi trovarsi destinatario di un ordine di ripristino o demolizione, ferma la possibilità di agire verso il venditore quando ne ricorrono i presupposti.
La prescrizione del reato edilizio non regolarizza l’opera e non elimina automaticamente il potere amministrativo di ripristino. Prima di acquistare o vendere serve una valutazione separata dei profili penali, amministrativi e civili.
Come verificare lo stato legittimo dell’immobile
- Accesso agli atti: recupera licenza, concessione, permessi, varianti, condoni, DIA, SCIA, CILA, agibilità ed elaborati.
- Ricostruzione dello stato legittimo: applica l’articolo 9-bis del Testo unico e le semplificazioni introdotte dal Salva Casa.
- Rilievo: il tecnico misura lo stato reale, senza limitarsi alla planimetria catastale.
- Confronto: ogni differenza viene classificata per epoca, titolo necessario, entità e presenza di vincoli.
- Verifica catastale: controlla planimetria, dati e intestazioni separatamente dalla regolarità urbanistica.
- Relazione conclusiva: indica se la difformità è tollerata, sanabile, da ripristinare o ostativa.
Le Linee guida del Ministero delle Infrastrutture sul decreto Salva Casa spiegano le modifiche allo stato legittimo e alle procedure di regolarizzazione.
Le possibili soluzioni prima della vendita
1. Certificazione di una tolleranza
Se la differenza rientra realmente nell’articolo 34-bis, il tecnico può attestare la tolleranza secondo la procedura applicabile. Vanno comunque verificati sicurezza strutturale, vincoli e aggiornamento catastale.
2. Accertamento di conformità ordinario
L’articolo 36 continua a disciplinare gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, con i requisiti di conformità previsti. Non ogni abuso può ottenere la sanatoria.
3. Procedura dell’articolo 36-bis
Il Salva Casa ha introdotto una disciplina specifica per parziali difformità, variazioni essenziali e alcune opere eseguite in assenza o difformità dalla SCIA. La verifica combina regole urbanistiche ed edilizie nei momenti indicati dalla legge e può richiedere opere o condizioni. Il Comune deve concludere il procedimento secondo termini e regole applicabili, ma la documentazione incompleta o i vincoli possono incidere.
4. Ripristino dello stato autorizzato
Se l’opera non è sanabile ma può essere rimossa, il ripristino può rendere nuovamente coerente l’immobile. Prima di demolire occorre verificare se serve un titolo e se l’intervento coinvolge strutture, impianti o parti condominiali.
5. Definizione di un vecchio condono
Il condono edilizio è una procedura straordinaria legata alle leggi del 1985, 1994 e 2003 e ai relativi termini. Non è oggi possibile presentare liberamente una nuova domanda di condono. Una pratica pendente va ricostruita verificando domanda, oblazione, oneri, integrazioni, vincoli e silenzio eventualmente previsto.
Che cosa ha cambiato il “Salva Casa”
Il decreto-legge n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024, ha modificato tra l’altro:
- prova dello stato legittimo dell’immobile;
- tolleranze costruttive ed esecutive;
- regolarizzazione di alcune varianti antecedenti;
- accertamento di conformità per parziali difformità e variazioni essenziali;
- mutamenti di destinazione d’uso e alcuni requisiti di agibilità.
Non è un condono generalizzato. Il proprietario non deve concludere che ogni abuso sia diventato sanabile: servono classificazione tecnica, normativa regionale e comunale, eventuali vincoli paesaggistici o culturali e provvedimento finale quando richiesto.
Sanatoria pendente al momento del rogito
Vendere con una pratica pendente è più rischioso che vendere dopo il rilascio. La possibilità dipende dal tipo di procedimento e dalle menzioni che il notaio può inserire. Una semplice ricevuta di protocollo non garantisce l’accoglimento.
Se le parti intendono comunque procedere, devono disciplinare con precisione:
- documentazione presentata e stato del procedimento;
- rischio di diniego e costi ulteriori;
- eventuale quota di prezzo trattenuta o garanzia;
- obblighi di collaborazione dopo il rogito;
- effetti di condizioni imposte dal Comune;
- responsabilità per il ripristino.
Non esiste una regola per cui il notaio trattiene automaticamente tutto il prezzo fino alla sanatoria e poi lo restituisce se questa non arriva. Il deposito prezzo notarile ha una disciplina propria e, di regola, tutela la fase di trascrizione; un meccanismo collegato alla sanatoria richiede un accordo specifico e va costruito dal notaio nel rispetto della legge.
Mutuo e perizia bancaria
Una compravendita formalmente ricevibile non garantisce l’erogazione del mutuo. Il perito della banca può:
- valutare l’immobile meno del prezzo;
- subordinare la relazione alla regolarizzazione;
- escludere superfici o vani non legittimi;
- ritenere il bene non finanziabile.
Se l’acquisto dipende dal mutuo, la proposta e il preliminare devono prevedere una condizione sospensiva ben formulata e coordinata con la sanatoria. Una clausola generica può lasciare scoperte entrambe le parti.
Procedura consigliata al venditore
- incarica un tecnico prima di pubblicare l’annuncio;
- ottieni accesso agli atti e rilievo completo;
- classifica ogni difformità e ricevi un parere scritto;
- stima tempi, costi e probabilità della soluzione;
- scegli se sanare, certificare una tolleranza o ripristinare;
- aggiorna il Catasto solo dopo aver risolto il profilo edilizio, se necessario;
- consegna la relazione a mediatore, acquirente e notaio;
- inserisci nel preliminare condizioni e scadenze coerenti;
- non incassare somme contando su una sanatoria non ancora verificata;
- arriva al rogito con fascicolo tecnico definitivo.
Documenti da consegnare al notaio e all’acquirente
- titolo di proprietà;
- titolo edilizio originario e varianti;
- pratiche in sanatoria o condono e relativi provvedimenti;
- relazione tecnica sullo stato legittimo;
- planimetria e visura catastale aggiornate;
- agibilità o documentazione disponibile e valutazione della sua necessità;
- APE;
- documenti condominiali e informazioni su opere comuni;
- ricevute di oneri, oblazioni e sanzioni;
- certificazioni o dichiarazioni relative a tolleranze e impianti.
Errori da evitare
- Confondere la planimetria catastale con il progetto comunale.
- Dire che una difformità piccola non conta senza misurarla e classificarla.
- Limitarsi a informare verbalmente l’acquirente.
- Credere che una clausola di accettazione sani l’abuso.
- Promettere il rogito prima di conoscere tempi e fattibilità della sanatoria.
- Usare “ante ’67” per opere eseguite successivamente.
- Confondere il Salva Casa con un nuovo condono.
- Presentare un aggiornamento catastale pensando di regolarizzare l’urbanistica.
- Affermare che l’acquirente abbia sempre dieci anni per agire.
- Supporre che il notaio o la banca risolvano automaticamente la difformità.
Domande frequenti
Si può mettere in vendita una casa con abuso edilizio?
Sì, si può pubblicizzare il bene, ma l’annuncio e la trattativa devono essere trasparenti e la possibilità di arrivare a un rogito valido va verificata prima. Mettere in vendita non significa essere in grado di trasferire.
Basta dichiarare l’abuso nel rogito?
No. La dichiarazione non sana l’opera e non sostituisce le menzioni urbanistiche obbligatorie. Può incidere sui rapporti tra le parti, ma non elimina i poteri del Comune.
Una difformità rende sempre nullo l’atto?
No. Secondo le Sezioni Unite, la nullità è legata alle menzioni di legge e all’esistenza reale e riferibile del titolo dichiarato. La difformità può però generare altri gravi effetti amministrativi e contrattuali.
Il preliminare è nullo se l’immobile è irregolare?
Non automaticamente, perché non trasferisce la proprietà. Il venditore resta però obbligato a rendere possibile il rogito e a consegnare quanto promesso.
Il Salva Casa rende sanabile ogni abuso?
No. Ha ampliato e semplificato specifiche procedure, ma requisiti, vincoli e tipologia dell’opera restano decisivi.
Chi compra eredita la responsabilità penale?
La responsabilità penale è personale. Tuttavia l’ordine amministrativo di ripristino può colpire l’immobile e il proprietario attuale, anche se non ha eseguito l’opera.
Si può rogitare con sanatoria pendente?
In alcune situazioni può essere possibile, ma non basta aver presentato una domanda. Occorrono controllo tecnico e notarile delle menzioni, della procedura e dei rischi contrattuali.
Fonti ufficiali essenziali
- Normattiva — articolo 46 del D.P.R. n. 380/2001
- Ministero delle Infrastrutture — Linee guida DL Salva Casa
- Consiglio Nazionale del Notariato — studio sulle tolleranze dopo il Salva Casa
- Consiglio Nazionale del Notariato — studio sulla conformità edilizio-urbanistica
- Corte di cassazione — massima delle Sezioni Unite n. 8230/2019
Queste informazioni sono generali e non sostituiscono una relazione tecnica, il controllo del notaio o una consulenza legale sul caso concreto.
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