Nel 2026 il bonus ristrutturazioni non prevede un’unica aliquota per tutti. La detrazione ordinaria è pari al 36% delle spese agevolabili; sale al 50% quando i lavori sono sostenuti dal proprietario o dal titolare di un diritto reale su un immobile adibito ad abitazione principale, nel rispetto di tutti gli altri requisiti.
La distinzione è essenziale: indicare genericamente un bonus del 50% può portare a pianificare i lavori su un beneficio fiscale che, nel caso concreto, potrebbe non spettare. Questa guida riassume le regole operative applicabili alle spese sostenute nel 2026 sulla base delle informazioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Indice della guida
Bonus ristrutturazioni 2026: aliquote e limite di spesa
Per le spese sostenute nel 2026, la disciplina prevede:
- detrazione del 50% per il proprietario o titolare di un diritto reale di godimento che sostiene la spesa su un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- detrazione del 36% negli altri casi ammessi, per esempio quando l’immobile non è l’abitazione principale oppure quando chi sostiene la spesa possiede un diverso titolo idoneo ma non rientra nei requisiti dell’aliquota maggiorata.
Il limite massimo agevolabile resta riferito alla singola unità immobiliare e alle relative pertinenze, considerando complessivamente le spese sostenute per lo stesso intervento. Se i lavori proseguono in più anni, nel limite vanno conteggiate anche le spese agevolate negli anni precedenti.
La detrazione viene normalmente ripartita in dieci quote annuali di pari importo e può essere utilizzata nei limiti dell’IRPEF dovuta. La parte di quota annuale che supera l’imposta lorda non genera automaticamente un rimborso e non viene recuperata negli anni successivi.
Quando un immobile è abitazione principale
Per applicare l’aliquota maggiorata non basta che l’immobile sia definito informalmente “prima casa”. Prima casa e abitazione principale sono concetti diversi. L’abitazione principale è, in sintesi, l’immobile nel quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo i requisiti fiscali applicabili.
L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che, per i lavori sulle parti comuni condominiali, il diritto all’aliquota maggiorata deve essere verificato in capo al singolo condòmino. Nello stesso intervento condominiale possono quindi applicarsi percentuali differenti alle quote attribuite ai diversi proprietari.
Poiché il momento in cui deve sussistere il requisito può incidere sulla detrazione, in caso di acquisto, trasferimento di residenza o lavori a cavallo di più periodi d’imposta è prudente ottenere una verifica fiscale specifica prima di effettuare i pagamenti.
Chi può richiedere la detrazione
Possono accedere al bonus, se sostengono effettivamente le spese, risultano intestatari dei documenti richiesti e rispettano le condizioni previste, i contribuenti assoggettati all’IRPEF che possiedono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo. Tra i soggetti che possono rientrare nella disciplina ordinaria figurano, a seconda del caso:
- proprietari e nudi proprietari;
- titolari di usufrutto, uso o abitazione;
- locatari e comodatari con titolo regolarmente formato;
- soci di cooperative e altri soggetti previsti dalla normativa;
- familiari conviventi o componenti dell’unione civile, quando ricorrono le condizioni richieste e sostengono la spesa.
La possibilità di accedere alla detrazione non implica automaticamente il diritto al 50%. Nel 2026 l’aliquota maggiorata richiede la titolarità della proprietà o di un diritto reale e la destinazione dell’unità ad abitazione principale. Contratti, fatture, bonifici e autorizzazioni devono essere coerenti con il soggetto che utilizzerà il beneficio.
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Quali lavori sono ammessi sulle singole abitazioni
Sulle singole unità immobiliari residenziali sono generalmente agevolabili gli interventi riconducibili alle categorie previste dall’articolo 16-bis del TUIR, tra cui:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, quando ricorrono i presupposti;
- eliminazione delle barriere architettoniche nei casi previsti;
- opere finalizzate alla sicurezza, alla prevenzione di atti illeciti e alla cablatura, entro i limiti normativi;
- interventi per il contenimento dell’inquinamento acustico e il conseguimento di risparmi energetici;
- bonifica dall’amianto e opere dirette a evitare infortuni domestici;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, nei casi e per i costi ammessi.
La manutenzione ordinaria eseguita sulla singola abitazione, come tinteggiatura o sostituzione di pavimenti senza un intervento più ampio qualificabile, non dà normalmente diritto al bonus. Può invece rientrare quando è necessaria e collegata a un intervento agevolato di categoria superiore.
Lavori sulle parti comuni condominiali
Per le parti comuni degli edifici residenziali il perimetro è più ampio e comprende anche interventi di manutenzione ordinaria. La detrazione spetta al condòmino sulla quota di spesa attribuita, purché il condominio abbia rispettato gli adempimenti e la quota risulti effettivamente pagata nei termini richiesti.
L’amministratore rilascia normalmente una certificazione contenente i dati dell’intervento e la quota imputata. Nei condomìni senza amministratore occorre prestare particolare attenzione al codice fiscale del condominio, ai pagamenti e alla conservazione dei documenti.
Spese che possono rientrare nel bonus
Oltre al costo materiale dei lavori, possono essere agevolabili, quando direttamente collegate all’intervento, anche:
- progettazione e altre prestazioni professionali;
- perizie, sopralluoghi e relazioni tecniche;
- IVA, imposta di bollo e diritti per autorizzazioni;
- oneri di urbanizzazione;
- messa in regola degli impianti;
- spese per la sicurezza del cantiere;
- costi strettamente necessari alla realizzazione degli interventi ammessi.
Arredi, elettrodomestici e semplici acquisti di beni non confluiscono automaticamente nel bonus ristrutturazioni. Possono ricadere in agevolazioni distinte soltanto quando sono rispettate le condizioni specifiche vigenti nell’anno di acquisto.
Come pagare: il bonifico parlante
Le spese devono essere normalmente pagate con il bonifico bancario o postale predisposto per le detrazioni edilizie, il cosiddetto bonifico parlante. Nel pagamento devono risultare:
- causale riferita alla normativa agevolativa;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o partita IVA del destinatario del pagamento.
Quando più persone sostengono la spesa, i dati devono consentire di individuare correttamente tutti i beneficiari. Errori nel bonifico non vanno ignorati: in alcuni casi possono essere sanati, ma la soluzione dipende dal tipo di errore e dalla possibilità di documentare correttamente l’operazione.
Alcune spese, come oneri di urbanizzazione, imposte, bolli e diritti amministrativi, seguono modalità di pagamento differenti perché non vengono corrisposte a un’impresa soggetta alla ritenuta prevista per i bonifici edilizi.
Permessi edilizi e comunicazione ENEA
Il beneficio fiscale non sostituisce il titolo edilizio. Prima dei lavori occorre verificare con un tecnico se servono CILA, SCIA, permesso di costruire o altri adempimenti comunali. Se l’opera non richiede alcun titolo, è opportuno conservare una dichiarazione sostitutiva che indichi la data di inizio e attesti che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili.
Per gli interventi che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili può essere necessaria la trasmissione dei dati all’ENEA entro il termine previsto dalla disciplina applicabile. La qualificazione dell’intervento deve essere verificata con il tecnico: non tutti i lavori di ristrutturazione richiedono la stessa comunicazione.
Documenti da conservare
- fatture e ricevute fiscali;
- ricevute dei bonifici parlanti;
- titolo edilizio o dichiarazione sostitutiva, quando ammessa;
- domanda di accatastamento, se necessaria;
- ricevute IMU, quando richieste;
- delibera condominiale e tabella di ripartizione per lavori comuni;
- consenso del proprietario quando i lavori sono eseguiti dal detentore;
- comunicazione preventiva all’ASL nei casi previsti;
- ricevuta della comunicazione ENEA, se dovuta;
- documentazione tecnica e autorizzazioni relative al cantiere.
Limite alle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro
Dal 2025 è operativo un limite complessivo per alcuni oneri e spese detraibili dei contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. Il calcolo tiene conto del reddito e del numero di figli fiscalmente a carico. Ciò significa che una spesa astrattamente agevolabile potrebbe non produrre l’intero vantaggio fiscale atteso.
L’Agenzia delle Entrate indica che la procedura della dichiarazione precompilata effettua automaticamente il calcolo, ma chi sta programmando lavori importanti dovrebbe stimare preventivamente la propria capienza IRPEF e l’effetto del limite complessivo con il commercialista.
Vendita o locazione dell’immobile ristrutturato
In caso di vendita, le quote di detrazione non utilizzate possono trasferirsi all’acquirente, salvo diverso accordo inserito nell’atto. Se cambia la detenzione dell’immobile o termina un contratto di locazione o comodato, le regole possono essere diverse. È quindi opportuno disciplinare espressamente la destinazione delle rate residue.
Per un immobile destinato al mercato turistico romano, la convenienza dei lavori non dipende soltanto dal bonus. Prima di definire il budget è utile confrontare costo dell’intervento, incremento della tariffa media, occupazione attesa e spese operative attraverso una valutazione della possibile rendita da affitti brevi.
Se l’obiettivo è trasformare l’abitazione ristrutturata in una struttura competitiva, si può approfondire come funziona la gestione professionale di una casa vacanze a Roma. La scelta fiscale e quella gestionale devono comunque essere analizzate separatamente.
Errori frequenti da evitare
- applicare automaticamente il 50% a una seconda casa;
- confondere prima casa e abitazione principale;
- considerare agevolabile la manutenzione ordinaria sulla singola unità;
- pagare con un bonifico ordinario senza verificare come correggerlo;
- intestare fatture e pagamenti a soggetti diversi senza coerenza;
- iniziare i lavori senza controllare il titolo edilizio necessario;
- ignorare la comunicazione ENEA quando richiesta;
- calcolare il beneficio senza considerare capienza IRPEF e limiti per redditi elevati.
Conclusioni
Nel 2026 la detrazione per ristrutturazione può ancora ridurre sensibilmente il costo dei lavori, ma il beneficio effettivo dipende da aliquota applicabile, natura dell’intervento, titolo sull’immobile, modalità di pagamento e posizione fiscale del contribuente. Prima di firmare preventivi o avviare il cantiere è consigliabile far verificare il progetto da tecnico e consulente fiscale.
Fonti istituzionali: Agenzia delle Entrate – aliquote 2026; Agenzia delle Entrate – riordino delle detrazioni; articolo 16-bis del DPR 917/1986.
Articolo aggiornato ad agosto 2026. Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono l’analisi di un commercialista o tecnico abilitato sul caso concreto.
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