Risposta breve: nel Lazio una casa e appartamento per vacanze può essere gestita in forma non imprenditoriale quando l’attività riguarda una o al massimo due unità; dalla terza la gestione delle CAV deve assumere forma imprenditoriale. Ma il numero degli immobili non risolve da solo il problema: a Roma bisogna prima distinguere la casa e appartamento per vacanze (CAV), che è una struttura ricettiva extralberghiera, dall’alloggio per uso turistico, che è una locazione senza servizi ricettivi.
La distinzione determina la pratica da presentare al SUAR di Roma Capitale, i servizi che puoi offrire e il trattamento fiscale. Inoltre, dal periodo d’imposta 2026, la disciplina nazionale delle locazioni brevi presume l’attività imprenditoriale quando sono destinati a locazione breve tre o più appartamenti. Sono due piani diversi — amministrativo regionale e fiscale nazionale — che vanno verificati insieme.
Guida aggiornata al 3 agosto 2026. Le regole possono cambiare e la corretta qualificazione dipende dal modo concreto in cui gestisci gli immobili.
Indice della guida
Case vacanze senza partita IVA a Roma: la regola in sintesi
- Una o due CAV: la normativa del Lazio ammette, in presenza dei requisiti previsti, la gestione non imprenditoriale. La pratica di avvio resta una SCIA.
- Tre o più CAV: la gestione è obbligatoriamente imprenditoriale, con gli adempimenti fiscali e amministrativi conseguenti.
- Uno o due alloggi per uso turistico nello stesso Comune: se la gestione è non imprenditoriale si presenta una CIA; se è imprenditoriale si presenta una SCIA.
- Tre appartamenti destinati a locazioni brevi nel 2026: opera la presunzione fiscale di esercizio in forma imprenditoriale prevista dalla normativa nazionale.
- Nessuna soglia di incassi “salva” dalla partita IVA: abitualità, organizzazione e servizi offerti restano decisivi anche sotto i limiti numerici.
Perciò la risposta professionale non è semplicemente “fino a due immobili”. Prima bisogna capire che cosa stai offrendo al cliente: ospitalità in una struttura ricettiva oppure il solo godimento temporaneo di un’abitazione.
CAV, alloggio per uso turistico e locazione breve: non sono sinonimi
| Formula | Natura | Pratica a Roma | Servizi e fiscalità |
|---|---|---|---|
| Casa e appartamento per vacanze (CAV) | Struttura ricettiva extralberghiera disciplinata dal Lazio | SCIA telematica al SUAR, sia per la forma imprenditoriale sia per quella non imprenditoriale | Può comprendere i servizi minimi ammessi dalla disciplina ricettiva. La cedolare secca non è automatica |
| Alloggio per uso turistico | Ospitalità non ricettiva basata sulla locazione dell’immobile, senza servizi tipici di una struttura | CIA se non imprenditoriale; SCIA se imprenditoriale | Se il contratto dura fino a 30 giorni e ricorrono i requisiti nazionali, può rientrare nelle locazioni brevi |
| Locazione breve | Categoria fiscale nazionale relativa a determinati contratti di durata non superiore a 30 giorni | Non sostituisce la categoria amministrativa scelta nel Lazio | Può accedere alla cedolare secca quando ne ricorrono i requisiti; dal terzo appartamento destinato a locazione breve nel 2026 scatta la presunzione d’impresa |
Chiamare genericamente tutto “casa vacanze” è uno degli errori più frequenti. Il nome usato nell’annuncio non prevale sui fatti: contano il contratto, i servizi, l’organizzazione e la pratica amministrativa effettivamente presentata.
Quante CAV non imprenditoriali puoi gestire nel Lazio
Il regolamento regionale distingue la gestione imprenditoriale da quella non imprenditoriale delle case e appartamenti per vacanze. La forma imprenditoriale diventa obbligatoria quando si gestiscono tre o più CAV. Di conseguenza, il limite ordinario per la gestione non imprenditoriale è di due unità, sempre nel rispetto degli altri requisiti regionali.
Questo limite, però, non crea un diritto automatico a operare senza partita IVA. Anche con una sola unità, un’attività esercitata in modo abituale, professionale e organizzato, oppure con servizi che vanno oltre la semplice messa a disposizione dell’immobile, può richiedere una valutazione imprenditoriale. Viceversa, la qualifica amministrativa “non imprenditoriale” non decide da sola la natura del reddito ai fini fiscali.
La fonte da controllare è il testo coordinato del regolamento regionale Lazio n. 8/2015, insieme alle indicazioni operative di Roma Capitale.
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Alloggio per uso turistico: quando è la formula più coerente
L’alloggio per uso turistico è generalmente la soluzione coerente quando il proprietario concede l’appartamento arredato per finalità turistiche e offre solo prestazioni compatibili con una locazione. Non è una struttura ricettiva e non deve essere presentato al pubblico come se lo fosse.
La Regione Lazio indica che l’attività non imprenditoriale può riguardare non più di due appartamenti nello stesso territorio comunale. A Roma l’avvio non imprenditoriale passa attraverso una Comunicazione di inizio attività (CIA) telematica al SUAR. Se l’attività è imprenditoriale, la pratica è invece una SCIA.
La pagina regionale dedicata alle altre forme di ospitalità e le FAQ di Roma Capitale sulle strutture ricettive e sugli alloggi turistici aiutano a distinguere i due percorsi.
SCIA o CIA a Roma: quale pratica presentare
| Attività scelta | Forma | Pratica iniziale |
|---|---|---|
| Casa e appartamento per vacanze | Non imprenditoriale | SCIA al SUAR |
| Casa e appartamento per vacanze | Imprenditoriale | SCIA al SUAR |
| Alloggio per uso turistico | Non imprenditoriale | CIA al SUAR |
| Alloggio per uso turistico | Imprenditoriale | SCIA al SUAR |
La procedura è telematica tramite il portale del SUAR di Roma Capitale. Per accedere servono normalmente SPID, CIE o CNS. La documentazione cambia in base alla formula scelta e alle caratteristiche dell’immobile: dichiarazioni sul possesso dei requisiti, dati catastali, planimetrie o asseverazioni tecniche quando richieste, titolo di disponibilità e ulteriori allegati indicati nel procedimento.
Prima dell’invio conviene far verificare la pratica da un tecnico o da un professionista che conosca il procedimento romano. Una categoria sbagliata non si corregge cambiando il titolo dell’annuncio: può rendere incoerenti pratica SUAR, contratto, codice identificativo e dichiarazioni fiscali.
La procedura operativa, passo per passo
- Definisci il modello reale: semplice locazione oppure ospitalità ricettiva, numero di immobili, continuità, servizi e organizzazione.
- Verifica l’immobile: titolo di disponibilità, conformità urbanistica e catastale, agibilità quando richiesta, impianti, requisiti igienico-sanitari e regole condominiali.
- Scegli la categoria corretta: CAV oppure alloggio per uso turistico. Evita di copiare la pratica di un altro host.
- Presenta SCIA o CIA al SUAR: usa la modulistica vigente e conserva ricevuta, protocollo e allegati.
- Ottieni i codici identificativi: completa gli adempimenti regionali per il CIR e quelli nazionali per il CIN.
- Attiva gli obblighi di pubblica sicurezza: richiedi le credenziali Alloggiati Web e comunica correttamente gli ospiti.
- Gestisci flussi turistici e contributo di soggiorno: rispetta scadenze, dichiarazioni e riversamenti previsti.
- Allinea la fiscalità: contratto, ricevute o fatture, ritenute dei portali, dichiarazione dei redditi ed eventuale partita IVA devono descrivere lo stesso modello.
CIR e CIN: servono entrambi e non sostituiscono la pratica
Il CIR è il codice identificativo regionale. Il CIN è il codice identificativo nazionale rilasciato attraverso la Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche. Il CIN va esposto e indicato negli annunci secondo le regole nazionali.
Né il CIR né il CIN autorizzano da soli l’attività. Prima deve esistere una posizione amministrativa coerente con la normativa regionale e comunale. Per le procedure consulta la pagina della Regione Lazio sul Codice identificativo regionale e le FAQ ufficiali del Ministero del Turismo sulla BDSR e sul CIN.
Alloggiati Web, statistiche e contributo di soggiorno
Comunicazione degli ospiti alla Questura
I dati delle persone alloggiate devono essere trasmessi tramite Alloggiati Web. La comunicazione va effettuata entro 24 ore dall’arrivo; per soggiorni inferiori alle 24 ore, entro 6 ore. Non è il Comune a inviare automaticamente i nominativi alla Questura e la SCIA o la CIA non sostituiscono questo adempimento. La Questura di Roma pubblica le indicazioni per l’abilitazione e l’utilizzo del servizio.
Movimentazione turistica
Arrivi e presenze devono essere comunicati attraverso il sistema statistico indicato dalla Regione, rispettando le scadenze applicabili anche nei periodi senza ospiti. Credenziali e procedura dipendono dalla posizione registrata.
Contributo di soggiorno di Roma Capitale
Il gestore deve verificare tariffa, esenzioni, dichiarazioni, riscossione e riversamento del contributo di soggiorno. Gli importi possono cambiare e dipendono dalla tipologia di ospitalità: usa sempre la pagina aggiornata di Roma Capitale sul contributo di soggiorno, non una tabella copiata da un articolo datato.
Sicurezza, requisiti dell’immobile e assicurazione
Prima di pubblicare l’annuncio verifica almeno:
- conformità e sicurezza degli impianti;
- requisiti minimi previsti per la categoria scelta;
- dispositivi di rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio ed estintori portatili, nei casi e con le caratteristiche richieste dalla disciplina nazionale e chiarite nelle FAQ ministeriali sul CIN;
- copertura assicurativa eventualmente richiesta dalla normativa regionale o opportuna rispetto all’attività svolta;
- regolamento condominiale e assenza di divieti contrattuali specifici opponibili;
- corretta gestione di chiavi, accessi e identificazione degli ospiti.
Il possesso del CIN non certifica la conformità urbanistica, catastale o impiantistica. Questi controlli restano autonomi.
Tasse: quando la cedolare secca può applicarsi
La cedolare secca riguarda i redditi derivanti da contratti di locazione che rispettano i requisiti fiscali. Un alloggio per uso turistico gestito come pura locazione può rientrare nella disciplina delle locazioni brevi se il contratto non supera 30 giorni e ricorrono le altre condizioni di legge.
Per le locazioni brevi, nel 2026:
- l’aliquota è del 21% per un immobile scelto dal contribuente;
- l’aliquota è del 26% per gli ulteriori immobili;
- la ritenuta del 21% applicata dagli intermediari è a titolo d’acconto, non rende automaticamente definitiva la tassazione;
- se sono destinati alla locazione breve tre o più appartamenti, l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale;
- non esiste una soglia nazionale di ricavi che, da sola, garantisca l’esonero dalla partita IVA.
Per una CAV, invece, non bisogna applicare automaticamente la cedolare secca soltanto perché il soggiorno dura meno di 30 giorni. Una struttura ricettiva e i relativi servizi possono produrre una diversa categoria di reddito; abitualità e organizzazione possono rendere necessaria la partita IVA. La qualificazione va verificata sul caso concreto con il commercialista.
Per aliquote, ritenute ed esempi fiscali consulta la nostra guida nazionale sugli affitti brevi senza partita IVA nel 2026 e le pagine dell’Agenzia delle Entrate dedicate alle locazioni brevi e alla cedolare secca e alle regole per gli intermediari.
Tre esempi pratici
1. Due appartamenti, solo locazione e nessun servizio ricettivo
Un proprietario concede due appartamenti a Roma per soggiorni turistici, senza colazione, reception, transfer o servizi durante il soggiorno. Il modello può essere coerente con due alloggi per uso turistico non imprenditoriali, con CIA al SUAR. I contratti fino a 30 giorni possono rientrare nelle locazioni brevi, ma restano da verificare organizzazione concreta, codici, Alloggiati Web, statistiche, contributo di soggiorno e dichiarazione fiscale.
2. Due CAV gestite con un’organizzazione stabile
Il fatto di restare sotto tre unità non rende automaticamente l’attività non imprenditoriale. Personale, servizi continuativi, struttura commerciale, procedure organizzate e abitualità possono indicare un esercizio d’impresa. La scelta amministrativa e fiscale deve riflettere questi elementi, non solo il numero degli appartamenti.
3. Tre appartamenti destinati a soggiorni brevi
Per le CAV, la disciplina regionale rende obbligatoria la gestione imprenditoriale dalla terza unità. Per le locazioni brevi, dal 2026 la normativa fiscale nazionale presume l’esercizio in forma imprenditoriale quando gli appartamenti destinati a questa formula sono tre o più. In un progetto simile, partita IVA, inquadramento previdenziale e forma di gestione vanno definiti prima dell’avvio.
Errori da evitare
- Presentare una CIA per alloggio turistico e poi offrire servizi tipici di una struttura ricettiva.
- Considerare “non imprenditoriale” sinonimo di “reddito non tassato” o “nessun obbligo”.
- Credere che sotto una certa cifra di incassi la partita IVA non possa mai servire.
- Applicare la cedolare secca a una CAV senza verificare la natura effettiva del rapporto.
- Pubblicare annunci prima di completare pratica, codici e adempimenti richiesti.
- Confondere la registrazione amministrativa con Alloggiati Web.
- Riutilizzare dati fiscali e tariffe del contributo di soggiorno presi da guide non aggiornate.
- Omettere il CIN dall’annuncio o pensare che il CIN sostituisca CIR, SCIA o CIA.
Checklist prima di iniziare
- Ho scelto tra CAV e alloggio per uso turistico sulla base dei servizi reali.
- Ho verificato numero di unità, Comune e forma imprenditoriale o non imprenditoriale.
- Un tecnico ha controllato conformità dell’immobile e requisiti della categoria.
- Ho presentato al SUAR la pratica corretta e conservato il protocollo.
- Ho completato CIR e CIN e inserito i codici negli annunci.
- Ho attivato Alloggiati Web e la comunicazione dei flussi statistici.
- Ho impostato correttamente contributo di soggiorno, esenzioni e rendicontazione.
- Ho verificato dotazioni di sicurezza e copertura assicurativa.
- Il commercialista ha confermato categoria reddituale, cedolare o partita IVA.
- Contratti, annunci, ricevute e pratica amministrativa descrivono lo stesso servizio.
Domande frequenti
Posso avere due case vacanze a Roma senza partita IVA?
La normativa regionale consente la forma non imprenditoriale per una o due CAV, ma non è un esonero fiscale automatico. Organizzazione, abitualità e servizi possono rendere l’attività imprenditoriale anche sotto il limite.
Per una casa vacanze serve la SCIA?
Sì, a Roma l’avvio di una CAV passa attraverso la SCIA al SUAR. La CIA riguarda invece l’alloggio per uso turistico non imprenditoriale.
Il limite dei due immobili riguarda anche gli alloggi turistici?
La Regione Lazio prevede fino a due appartamenti nello stesso Comune per l’alloggio per uso turistico non imprenditoriale. Separatamente, dal 2026 la disciplina fiscale nazionale presume imprenditoriali le locazioni brevi dal terzo appartamento.
Esiste un limite di fatturato per operare senza partita IVA?
No. Non esiste una cifra universale che renda automaticamente occasionale l’attività. Contano modalità concrete, organizzazione, abitualità, servizi e norme applicabili.
Posso usare la cedolare secca per una CAV?
Non va data per scontata. La cedolare è un regime dei contratti di locazione; una CAV è una struttura ricettiva. Occorre qualificare correttamente rapporto e reddito.
Il CIN sostituisce la SCIA o la CIA?
No. Il CIN è un codice nazionale e non sostituisce il titolo o la comunicazione amministrativa, il CIR, Alloggiati Web o gli altri obblighi locali.
Fonti ufficiali essenziali
- Regione Lazio — Regolamento regionale n. 8/2015, testo coordinato
- Regione Lazio — altre forme di ospitalità
- Roma Capitale — FAQ su strutture ricettive e alloggi per uso turistico
- Roma Capitale — SUAR
- Ministero del Turismo — FAQ BDSR e CIN
- Agenzia delle Entrate — locazioni brevi e cedolare secca
Questa guida fornisce informazioni generali e non sostituisce una verifica legale, fiscale, tecnica e amministrativa sul singolo immobile.
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