A Roma, la regolamentazione delle locazioni turistiche è influenzata dalle normative sia regionali che comunali.
Non esiste alcun vincolo numerico specifico sulla quantità di immobili che un individuo può assegnare all’attività di locazione turistica, purché ciascun bene immobiliare adempia ai criteri normativi ed esibisca una registrazione adeguata. Inoltra, ogni edificio allocato alla locazione turistica richiede l’acquisizione di un Codice Identificativo di Riconoscimento (CIR), il quale viene fornito dalla Regione Lazio e deve manifestarsi con chiarezza sui siti di prenotazione online.
I gestori sono tenuti a trasmettere all’Agenzia regionale del Turismo e al Comune di Roma le informazioni inerenti gli immobili impiegati per le locazioni turistiche. Tale trasmissione ha lo scopo di attestare che la proprietà non venga destinata a usi ricettivi extra-alberghieri tradizionali e che non si adoperino appellativi propri di altre categorie ricettive nella loro promozione.
Recentemente, la Regione Lazio ha concesso a Roma Capitale la possibilità di definire “criteri specifici” per l’operatività delle locazioni turistiche nella città. Questi criteri mirano a regolare il mercato senza escludere operatori, assicurando un’equa gestione e conformità alle normative locali. Dettagli aggiuntivi su questi criteri sono ancora in attesa di chiarimenti ulteriori da parte del legislatore regionale
Indice della guida
Quante locazioni turistiche si possono avere a Roma?
A Roma, le locazioni turistiche sono disciplinate dal Regolamento Regionale Lazio n.8/2015 e successive modifiche. Stabilisce che non sussistono limiti quantitativi riguardanti l’apertura di strutture turistiche nel Comune di Roma. Malgrado ciò, persistono vincoli e prescrizioni che necessitano osservanza per inaugurare e operare tali iniziative. È imprescindibile, per gli alloggi destinati al turismo a Roma, adempiere agli standard abitativi oltre a conformarsi alla legislazione attuale in ambiti costruttivi e sanitari. Aggiunge il regolamento che, per questi alloggi, non occorra una trasformazione di destinazione d’uso urbanistica, come elucida l’articolo 40 del “Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma” (Delibera 18/8/1934 n. 5261).
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Tipologie di locazioni turistiche a Roma
- Case per vacanze
- affittacamere
- guest house
- B&B
- locazioni turistiche.
Limiti di locazioni turistiche per proprietario a Roma
Non ci sono limiti specifici sul numero di locazioni turistiche che un proprietario può avere a Roma. Tuttavia, ci sono alcune regole e requisiti da rispettare:
- Gli alloggi per uso turistico a Roma devono rispettare i requisiti previsti per le abitazioni e la normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria .
- Non è necessario il cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici per aprire una locazione turistica, come specificato dall’art. 40 del Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma.
- Le forme di locazione turistica a Roma sono affittacamere, casa vacanze, affitto a breve termine e bed & breakfast (B&B)
- Per aprire una locazione turistica a Roma è necessario presentare una SCIA al SUAR del Comune di Roma.
- Non c’è un limite sul numero di appartamenti che un proprietario può affittare a scopo turistico, purché non superi i due appartamenti nello stesso Comune
Normative e Adempimenti per la Gestione delle Locazioni Turistiche
L’apertura e la gestione di una casa vacanze richiedono la registrazione dell’attività come impresa, l’apertura di una Partita IVA e l’iscrizione alla Camera di Commercio oltre che aderire alla legislazione attuale, che comporta la formalizzazione dei contratti di affitto, la sottoscrizione di polizze assicurative adeguate, e la documentazione degli ospiti presso le entità preposte, quali il portale Alloggiati Web gestito dalla Polizia di Stato.
Ecco una lista delle principali normative che regolano questo settore:
- Regolamento Regionale Lazio n.8/2015: Questo regolamento disciplina le strutture ricettive extralberghiere, incluse le locazioni turistiche. È stato modificato dal Regolamento Regionale n. 14 del 16/06/2017, in vigore dal 21/06/2017.
- Regolamento Regionale Lazio n.14 del 16/06/2017: Questo regolamento modifica e integra il Regolamento Regionale Lazio n.8/2015, disciplinando ulteriormente le strutture ricettive extralberghiere.
- Legge 217/1983: Questa legge costituisce il fondamento normativo per le case vacanze in Italia. La sua attuazione pratica è affidata alle Regioni, successivamente, le Province coordinano queste disposizioni in linea con le leggi generali, mentre i Comuni elaborano le regolamentazioni finali.
- Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (D.L. n. 50/2017): Questo codice definisce le locazioni brevi o locazioni turistiche gestite da privati.
- Legge 431/1998: Questa legge regola l’attività di locazione turistica a livello nazionale.
- Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma (Delibera 18/8/1934 n. 5261): Questo regolamento disciplina l’edilizia e l’urbanistica a Roma, incluse le norme per le strutture ricettive.
- Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 32 del 30 marzo 2018 e Deliberazione Assemblea Capitolina n. 29/2021: Queste deliberazioni stabiliscono le norme per la gestione delle strutture ricettive a Roma.
- Circolare Regione Lazio Prot. n. 313062 del 20 giugno 2017: Questa circolare fornisce chiarimenti sulla disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.
- Deliberazione di Giunta Capitolina n. 255 del 17/07/2023 – Approvazione delle norme per la gestione delle strutture ricettive a Roma: Questa deliberazione stabilisce le norme per la gestione delle strutture ricettive a Roma e il nuovo contributo di soggiorno
Per una gestione efficace, è consigliabile collaborare con professionisti del settore che possano offrire supporto continuativo e assistenza nella navigazione tra i vari adempimenti
Il codice CIN cos’è e come funziona
Dal 2024 si impone, per ogni unità immobiliare adibita a scopi turistici, l’acquisizione e la manifestazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Questo codice deve essere affisso all’esterno dell’appartamento e apparire in ogni annuncio promozionale online e offline. L’inadempienza a queste norme incatena sanzioni pecuniarie di entità variabile, modulata in funzione della gravità dell’infrazione e delle dimensioni dell’immobile o della struttura.
Cos’è il codice CIN
E’ un codice identificativo introdotto per il settore turistico che verrà assegnato ad alberghi, strutture extra-alberghiere, case vacanze, e locazioni brevi. Il Ministero del Turismo lo distribuirà, impiegando un sistema automatizzato, per rimpiazzare i precedenti codici regionali.
Le principali caratteristiche del CIN sono:
- Deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocata la struttura ricettiva o l’unità abitativa destinata a locazione turistica.
- Deve essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
- Gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici hanno l’obbligo di indicare il CIN delle unità offerte.
- La mancata esposizione del CIN può comportare sanzioni pecuniarie da 800 a 8.000 euro.
Attualmente, la procedura per richiedere il CIN è ancora in fase di definizione da parte del Ministero del Turismo. Nelle more dell’attuazione, i titolari di strutture ricettive e locatori devono continuare a rispettare le normative regionali vigenti
Conclusioni
Assicurarsi di seguire queste direttive non solo facilita l’inizio dell’attività di locazione turistica a Roma ma scongiura complicazioni giuridiche e pecuniarie derivanti dalla trasgressione delle norme attuali. Per un’amministrazione imperturbabile e conforme alle leggi vigenti, si raccomanda di interpellare le risorse ufficiali del Comune di Roma oppure di avvalersi della collaborazione di consulenti esperti come la nostra agenzia.
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